ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

      L'intervento coinvolge gli uffici giudiziari di ogni stato e grado, le Forze di polizia, gli avvocati, gli investigatori privati, i giornalisti e i direttori e vicedirettori delle testate, che sono i destinatari «diretti» delle norme introdotte o modificate.
      Destinatari «indiretti» dell'intervento sono i soggetti intercettati, le cui conversazioni verranno «filtrate» dall'autorità giudiziaria in ragione della rilevanza delle conversazioni.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

      Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

      L'obiettivo manifesto è quello di contemperare le esigenze investigative con il diritto alla riservatezza di soggetti estranei alle indagini e degli stessi indagati, con riferimento alle conversazioni telefoniche intercettate, di contenuto strettamente personale e assolutamente irrilevante ai fini investigativi. L'individuazione di precise modalità di selezione delle conversazioni rilevanti, nonché la predisposizione di un articolato apparato sanzionatorio dovrebbe, nel medio-lungo periodo, venire a creare un «circuito virtuoso» tra operatori giudiziari e stampa, tale da garantire la libera espressione della libertà di cronaca senza che ciò si traduca in una indebita interferenza nella vita privata dei cittadini sottoposti ad intercettazione.

D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

      Sotto l'aspetto organizzativo e sociale, l'impatto maggiore dell'intervento normativo riguarda diversi soggetti:

          1) in primo luogo il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari, chiamati a verificare la rilevanza delle conversazioni intercettate;

 

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          2) in secondo luogo, la polizia giudiziaria e gli ausiliari del pubblico ministero e del giudice, chiamati i primi ad una maggiore accortezza nella gestione dei flussi informativi, i secondi (soprattutto il funzionario responsabile dell'ufficio intercettazione) ad una maggiore diligenza nella conservazione del materiale custodito nell'archivio riservato;

          3) in terzo luogo, tutti coloro che hanno accesso «qualificato» agli atti del procedimento, quali (oltre ai magistrati, loro ausiliari e polizia giudiziaria) gli avvocati, gli investigatori privati incaricati dello svolgimento delle investigazioni difensive, i consulenti tecnici del pubblico ministero e i periti nominati dal giudice per la trascrizione delle conversazioni, chiamati ad un pressante divieto di propalazione delle conversazioni «segrete» ai sensi dell'articolo 379-bis del codice di procedura penale;

          4) da ultimo, giornalisti e direttori responsabili, chiamati ad operare i debiti riscontri prima di pubblicare il contenuto di atti di indagine in ordine alla loro ostensibilità.

      Per i profili strettamente finanziari, si rimanda ai contenuti della relazione tecnica.

E) Aree di criticità.

      Gli unici aspetti di criticità sono costituiti dall'impossibilità di aumentare l'organico e le dotazioni amministrative degli uffici giudiziari per fare fronte alle novità introdotte dalla novella.

F) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie; valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

      Rispetto all'intervento normativo proposto, altri progetti di legge contenevano soluzioni alternative.
      Alcuni progetti di legge contenevano norme volte a limitare l'ammissibilità delle operazioni di intercettazione ovvero di proroga delle medesime ai reati più gravi. Non si è ritenuto di seguire tale strada in quanto il fenomeno captativo costituisce oggi, nel mondo della comunicazione globale, il mezzo di ricerca della prova più importante, anche se di certo non esclusivo.
      Altri progetti di legge prevedevano una serie di istituti volti a rafforzare la tutela della riservatezza; alcuni di essi proponevano di differenziare la disciplina delle intercettazioni nell'ipotesi in cui le stesse fossero direttamente indirizzate alle persone sottoposte ad indagine ovvero a terzi, ovvero prevedevano un obbligo di comunicazione a «tutti» i soggetti intercettati (ciò sia nel caso di intercettazioni cosiddette «dirette» che «indirette») dell'avvenuta captazione, ad indagini concluse. Altri prevedevano l'introduzione di una apposita udienza in contraddittorio per l'acquisizione delle conversazioni rilevanti.

 

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      Nella riforma proposta non si è ritenuto di seguire tali linee guida in modo rigido. Infatti, l'intervento normativo tiene conto anche di un elemento pratico fondamentale, costituito dalla effettiva «sostenibilità» della riforma da parte degli uffici giudiziari. Interventi più pregnanti, sia pur ispirati a lodevoli propositi, determinerebbero, in termini di impegno di risorse umane e di spesa, incrementi non sostenibili senza incrementi di organico.
      Un onere di informativa generalizzato, di fatto, paralizzerebbe gli uffici giudiziari ovvero renderebbe necessario attingere a risorse, per garantire un adeguato potenziamento degli uffici, non facilmente reperibili. Si è pertanto limitato l'intervento ai terzi intercettati «direttamente» e che «effettivamente» utilizzino l'utenza intercettata, con esclusione quindi dei meri «prestanome».
      Parallelamente, una eccessiva «ingessatura» della procedura di intercettazione dei soggetti non indagati, così come l'obbligo dell'udienza di selezione delle conversazioni, appesantirebbe il lavoro degli uffici del giudice per le indagini preliminari e determinerebbe un sensibile allungamento dei tempi processuali incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo.
      Sul versante sanzionatorio, a carico degli enti responsabili della pubblicazione di notizie riservate, alcuni progetti di legge presentati nella scorsa e nella presente legislatura prevedevano l'introduzione in seno al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), di una norma che comminasse, in relazione al reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, una pesante sanzione pecuniaria.
      Si è preferito non percorrere tale strada in ragione della dilatazione dei tempi necessari per la definitiva irrogazione della sanzione: ed infatti, il decreto legislativo n. 231 del 2001 prevede una giurisdizionalizzazione della procedura, da svolgere dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria, tale da non consentire la definizione in tempi brevi del contenzioso, laddove la violazione dei divieti di pubblicazione, posta la portata spesso «esplosiva» delle notizie divulgate, necessita di pronta ed efficace risposta.

G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

      Il disegno di legge ordinario è lo strumento tecnico-normativo preferibile.
      In particolare, esclusa a priori la possibilità del ricorso a strumenti normativi di rango secondario, sembrano difettare quei requisiti di indifferibilità e urgenza che consentono il ricorso al decreto-legge, mentre il ricorso ad una legge delega appare sconsigliabile in ragione della delicatezza della materia oggetto dell'intervento.

 

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